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Descrizione

Accesso civico semplice

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Società ha omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Sono oggetto di accesso civico semplice atti, documenti e informazioni che ai sensi della legge dovrebbero essere pubblicati ma per i quali la pubblicazione è stata omessa.

Esercitando il diritto di accesso civico semplice chiunque può richiedere a Tep spa di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che non siano pubblicati.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione sulla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti oggetto della medesima.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito internet della società e va presentata a RPCT di Tep:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo accessocivico@tep.pr.it;
  • tramite posta ordinaria da spedirsi a: Tep spa, via Taro, 12 – 43125 PARMA.

La procedura interna di gestione delle richieste di accesso civico semplice prevede che, una volta ricevuta la richiesta, RPCT la trasmetta al relativo referente per la trasparenza e/o al Dirigente competente, per l’istruttoria necessaria. Entro 30 giorni dalla data di ricezione, RPCT procede alla pubblicazione nel sito web www.tep.pr.it, sezione Società Trasparente, del documento, dell’informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, fornendo informazioni sul link di collegamento della pagina su cui è avvenuta la pubblicazione. Qualora quanto richiesto risultasse già pubblicato come previsto della normativa vigente, RPCT ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo link di pubblicazione.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame alla Responsabile per il riesame delle istanze rigettate, identificato con il Direttore Amministrativo di Tep spa.

La richiesta di riesame può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e scaricabile sul sito internet della società ed inoltrata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo tep@tep.pr.it;
  • tramite posta ordinaria da spedire a: Tep spa, via Taro, 12 – 43125 PARMA.

La Responsabile per il riesame delle istanze rigettate, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, dispone la pubblicazione entro 20 giorni, nel sito web www.tep.pr.it sezione Società Trasparente, di quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il link di pubblicazione; se quanto richiesto risulta già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo link.

Accesso civico generalizzato

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti, relativi all’attività di pubblico interesse detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. Nella richiesta devono essere identificati in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono ammesse pertanto richieste di accesso civico generiche.

La richiesta può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e scaricabile dal sito internet della società e va presentata al RPCT:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo accessocivico@tep.pr.it;
  • tramite posta ordinaria da spedire a: Tep spa, via Taro, 12 – 43125 PARMA.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da Tep per la riproduzione su supporti materiali.

RPCT trasmette immediatamente la richiesta di accesso civico generalizzato al relativo referente per la trasparenza e/o al Dirigente competente, per l’istruttoria necessaria e al Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) per gli opportuni pareri.

Nel corso dell’istruttoria, in particolare per verificare la sussistenza di limiti ed esclusioni all’accesso di cui all’art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013, verranno seguite le indicazioni inserite nella Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (FOIA) “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»”.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con l’emanazione di un provvedimento espresso e motivato e la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (qualora durante l’istruttoria venissero individuati) di quanto rilevato.  A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati che possono, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, presentare una opposizione motivata alla richiesta di accesso. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati, RPCT prende in carico la richiesta. Nel caso in cui la richiesta venga RPCT provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, RPCT ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso (il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis), o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame alla Responsabile per il riesame delle istanze rigettate, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.

La richiesta di riesame può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e scaricabile sul sito internet della società ed inoltrata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo tep@tep.pr.it;
  • tramite posta ordinaria da spedire a: Tep spa, via Taro, 12 – 43125 PARMA.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), la Responsabile per le istanze rigettate provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione sull’istanza o avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in merito alla richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

RPCT e Registro accessi