Tutela del whistleblower

Descrizione

Obbligo di riservatezza

L’identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui la stessa può essere evinta non possono essere rivelate direttamente o indirettamente senza il consenso del segnalante stesso a persone diverse da RCPT o da quelle competenti (elencate negli art.29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.2-quatordecies del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lgs. n.196 del 30/06/2003). Qualora sia necessario per la gestione della segnalazione, rivelare l’identità del segnalante, RPCT provvede ad inviargli comunicazione scritta sulle ragioni della rivelazione dei dati. I dati personali del segnalante sono trattati ai sensi delle norme sulla riservatezza (d.lgs. 169 del 30/06/2003).

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data di comunicazione dell’esito della segnalazione.

Misure di protezione

Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione a seguito della segnalazione. Per ritorsione si intende:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici